Art. 1
In vigore dal 22 dic 2004
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1, punto 2, lettera a) e punto 3 del trattato.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b) del trattato.
Storico versioni
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