Art. 1 · La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

Art. 1

La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

In vigore dal 22 dic 2004
1) All'articolo 14: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del Comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da ATHENA.»; b) sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva. 7.   Il Consiglio e il comitato speciale sono informati dagli Stati membri, attraverso l'amministratore, delle intese in materia di ripartizione dei costi cui essi aderiscono nell'ambito di un'operazione dell'UE.». 2) All'articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase: «Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo». 3) All'articolo 24, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase: «Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a 6 mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall'avvio dell'operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.». 4) All'articolo 28 il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo: «2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a 10 giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 10 giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.». 5) All'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.». 6) All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo: «8.   Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.». 7) All'allegato II, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze in vista di un'operazione militare dell'Unione.» .
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