Art. 7
Immatricolazione
In vigore dal 22 dic 2004
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.
2. Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato. L'accesso a tal fine alla base dati ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.
Storico versioni
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