Art. 6 · Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione

Art. 6

Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione nazionale e, se possibile, nell'apposita base dati relativa ai veicoli rubati dell'Interpol. 2.   Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell'archivio di ricerca procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.
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