Art. 5 · Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

Art. 5

Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, all'interno delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli. 2.   Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore. Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale. 3.   Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:919:oj#art-5