Art. 4
Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato
In vigore dal 22 dic 2004
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.
2. Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale, le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità nazionali competenti.
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