Art. 11 · Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio

Art. 11

Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio

In vigore dal 22 dic 2004
I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. L'Europol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione pratica tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.
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