Art. 10
Formazione e sviluppo di competenze specialistiche
In vigore dal 22 dic 2004
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge promuovano nel loro piano di studi se del caso in collaborazione con l'Accademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dell'investigazione dei furti di veicoli. L'Europol può contribuire a tale formazione nell'ambito della sua sfera di competenze.
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