Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1. (2)  GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. (3)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 47. ALLEGATO MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2005) 1. Ai fini dell', lettera c) il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto controllerà i progetti attuati precedentemente nella regione militare 1 (Stung Treng), nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 3 (Kampong Speu), nella regione militare 4 (Siem Reap) e nella regione militare 5 (Battambang). Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla definizione e all'attuazione di un altro progetto relativo al deposito in condizioni di sicurezza e alla registrazione delle armi della Gendarmeria reale in tutte le ventiquattro province. Ciò comprende la costruzione di strutture di deposito a breve e medio termine, la formazione del personale interessato a tutti i livelli e la registrazione di tutte le armi nella banca dati informatica centralizzata del ministero della Difesa. Alle stesse condizioni, il responsabile di progetto predisporrà un progetto analogo nella regione militare speciale di Phnom Penh e proseguirà, a livello nazionale, le attività nel campo della formazione, dello sviluppo di sistemi e della registrazione delle armi. I progetti messi in atto devono comprendere assistenza, con il supporto dei pertinenti esperti, al programma del governo riguardante le cerimonie, su piccola e grande scala, di distruzione delle armi eccedenti ad uso militare e, se del caso, delle armi raccolte e di armi eccedenti che potrebbero ancora essere detenute dall’esercito e dalle forze di polizia e di sicurezza. 2. Il responsabile di progetto controllerà, nella misura del possibile, le attività precedentemente realizzate quale parte del programma ASAC dell'UE, inclusi l'avanzamento del disegno di legge sulle armi nell'ambito dell'Assemblea nazionale e la successiva attuazione, l'assistenza al programma del governo di raccolta delle armi nascoste e detenute illegalmente, la formazione dei membri delle amministrazioni locali in materia di sicurezza delle armi e i programmi di sensibilizzazione del pubblico alla sicurezza delle armi. Su richiesta il responsabile di progetto continuerà a fornire consulenza e, se possibile, assistenza al governo, alle organizzazioni internazionali e alle ONG locali su questioni concernenti la sicurezza delle armi e le attività, in corso e passate, dell'ASAC dell'UE. 3. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza. 4. Il responsabile di progetto incoraggerà e assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi portatili e delle armi leggere, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire siffatti progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d’avanguardia dell’Unione europea in tale settore, svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione di progetti sostenuti da altri finanziatori. 5. Il responsabile di progetto elaborerà i piani per il completamento dei lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi per le forze armate cambogiane entro il giugno 2006 e per la chiusura, immediatamente successiva, del progetto relativo al sostegno dell'Unione europea per ridurre e controllare le armi portatili e le armi leggere in Cambogia.
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