Art. 4 · Ammissibilità dei singoli paesi

Art. 4

Ammissibilità dei singoli paesi

In vigore dal 22 dic 2004
Ammissibilità dei singoli paesi I singoli paesi divengono ammissibili, nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano condizioni adeguate, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.
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