Art. 1 · Obiettivo

Art. 1

Obiettivo

In vigore dal 22 dic 2004
Obiettivo La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in appresso, la «BEI») una garanzia a copertura di tutti i pagamenti che essa non riceva, pur essendole dovuti, in relazione a crediti da essa aperti, secondo i suoi abituali criteri e per sostenere i pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d’investimenti da realizzare in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali, ossia la Bielorussia, la Moldova e l’Ucraina.
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