Art. 1
In vigore dal 22 dic 2004
La decisione 2000/24/CE è modificata come segue:
1)
L' è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina ed Asia e nella Repubblica del Sudafrica.»;
ii)
al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal testo seguente:
«Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:
—
Paesi vicini dell'area sud-est:
9 185 milioni di EUR,
—
Paesi terzi mediterranei:
6 520 milioni di EUR,
—
America Latina ed Asia:
2 480 milioni di EUR,
—
Repubblica del Sudafrica:
825 milioni di EUR,
—
Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:
450 milioni di EUR;
e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.».
b)
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
Paesi vicini dell'area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia,»;
ii)
nel secondo trattino sono soppresse le parole «Cipro», «Malta» e «Turchia».
2)
All' è aggiunto il seguente comma:
«La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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