Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 dic 2004
La decisione 2000/24/CE è modificata come segue: 1) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) il primo comma è sostituito dal testo seguente: «La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina ed Asia e nella Repubblica del Sudafrica.»; ii) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal testo seguente: «Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente: — Paesi vicini dell'area sud-est: 9 185 milioni di EUR, — Paesi terzi mediterranei: 6 520 milioni di EUR, — America Latina ed Asia: 2 480 milioni di EUR, — Repubblica del Sudafrica: 825 milioni di EUR, — Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia: 450 milioni di EUR; e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.». b) Il paragrafo 2 è modificato come segue: i) il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «— Paesi vicini dell'area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia,»; ii) nel secondo trattino sono soppresse le parole «Cipro», «Malta» e «Turchia». 2) All' è aggiunto il seguente comma: «La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006.».
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