Art. 4
In vigore dal 22 dic 2004
Conformemente all', paragrafo 2 dell'accordo e nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2005, a condizione che le misure di attuazione, come definite all', paragrafo 4 del protocollo n. 2, siano adottate allo stesso tempo.
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