Art. 1
In vigore dal 20 dic 2004
Alla Repubblica del Portogallo è concessa una deroga alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV, V, VI, VII, nonché del capitolo III, per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l’espansione della capacità esistente, relativamente alle nove isole dell’arcipelago delle Azzorre.
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