Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento invernale che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 30 novembre 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che: a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 75 % del seme puro; b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell', paragrafo 1, punto F, lettera d), e punto G, lettera d), della direttiva 66/402/CEE; c) tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell' della presente decisione.
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