Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione (1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23). ALLEGATO Specie Varietà Quantitativo massimo (t) Secale cereale Kaupo, Puhovčanka, Valdai 800
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