Art. 5
In vigore dal 20 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(2) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).
ALLEGATO
Specie
Varietà
Quantitativo massimo
(t)
Secale cereale
Kaupo, Puhovčanka, Valdai
800
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:893:oj#art-5