Art. 1
In vigore dal 20 dic 2004
La commercializzazione nella Comunità di sementi di segala invernale che non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la presenza dell’organismo nocivo Claviceps purpurea è autorizzata, fino al 30 novembre 2004, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:
a)
il numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi di Claviceps purpurea presente in un campione di 500 grammi di sementi della categoria «sementi di base» o «sementi certificate» sia uguale a 15;
b)
l’etichetta ufficiale stabilisca il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi di Claviceps purpurea accertato nell’esame ufficiale effettuato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto E, lettera d), della direttiva 66/402/CEE;
c)
tali sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell' della presente decisione.
Storico versioni
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