Art. 1
In vigore dal 20 dic 2004
La decisione 1999/847/CE è così modificata:
a)
all’, paragrafo 1, il termine «31 dicembre 2004» è sostituito dal termine «31 dicembre 2006»;
b)
l’, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:
«L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:12(1):oj#art-1