Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2004
La decisione 1999/847/CE è così modificata: a) all’, paragrafo 1, il termine «31 dicembre 2004» è sostituito dal termine «31 dicembre 2006»; b) l’, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente: «L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:12(1):oj#art-1