Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione (1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 324 del 11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/454/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 32). (3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17). (5)  GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22. (6)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381). (7)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11. (8)  GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33. (9)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). ALLEGATO I «ALLEGATO II » ALLEGATO II «ALLEGATO III NOTE ESPLICATIVE a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo dei pesci o dei prodotti dopo la loro introduzione nella Comunità europea (CE). b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il Gyrodactylus salaris (G. salaris) nello Stato membro della CE, nel certificato figurano e vengono compiutamente inseriti i pertinenti requisiti supplementari di certificazione. c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura “originale” e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero della pagina) e (numero totale di pagine). d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. e) Sul certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato. f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione. g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE. h) La validità del certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario. j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario di pesci vivi, uova e gameti. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione: per “luogo di origine” si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.» ALLEGATO III «ALLEGATO IV » ALLEGATO IV «ALLEGATO V »
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