Art. 1
L'articolo 3 della decisione 1999/478/CE della Commissione è modificato come segue:
In vigore dal 16 dic 2004
a)
il testo della prima frase è sostituito dal seguente:
«Il comitato è composto da ventuno membri, di seguito denominati membri del comitato.»;
b)
il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale “pesca” e i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'articolo 7.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:864:oj#art-1