Art. 8
Esecuzione del bilancio di funzionamento
In vigore dal 15 dic 2004
L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo (3).
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.09.2004, pag. 6).
Storico versioni
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