Art. 4 · Obiettivi e compiti

Art. 4

Obiettivi e compiti

In vigore dal 15 dic 2004
1.   L’agenzia è incaricata, nell’ambito del programma comunitario nel settore della sanità pubblica, stabilito con la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso denominata «la decisione quadro»), dell’esecuzione dei compiti relativi al sostegno comunitario a titolo del programma, eccetto la valutazione del programma, il monitoraggio legislativo od ogni altra azione che potrebbe essere di competenza esclusiva della Commissione. È in particolare incaricata dei compiti seguenti: a) gestione di tutte le fasi del ciclo del programma di sanità pubblica, in relazione a progetti specifici, in base alla decisione n. 1786/2002/CE e al programma di lavoro previsto in suddetta decisione e adottato dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione; b) l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma di sanità pubblica, in particolare quelle inerenti all'attribuzione di appalti e sovvenzioni; c) il supporto logistico, scientifico e tecnico, in particolare mediante l’organizzazione di riunioni tecniche (gestione di gruppi di lavoro di esperti), studi preliminari, seminari o conferenze. 2.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.
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