Art. 1 · Istituzione

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Si istituisce un’agenzia esecutiva per la gestione del programma comunitario nel settore della sanità pubblica (in appresso denominata «l’agenzia»), il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003. 2.   L’agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica».
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