Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 dic 2004
La commissione tecnica ha la facoltà di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare questioni specifiche. Essa illustra i compiti che tali gruppi devono espletare, il calendario della loro realizzazione e le implicazioni finanziarie dell’azione nel programma di lavoro menzionato all’.
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