Art. 4
In vigore dal 15 dic 2004
Ogni semestre, la presidenza della commissione tecnica è assicurata dal membro titolare o altro funzionario designato allo scopo dallo Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa rivesta, nello stesso periodo, il ruolo di presidente della stessa. Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:324:oj#art-4