Art. 19
Destinatari
In vigore dal 15 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NICOLAÏ
(1) GU C 117 del 30.4.2004, pag. 12.
(2) GU C 121 del 30.4.2004, pag. 10.
(3) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.
(5) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.
(6) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.
(7) GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.
(8) GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.
(9) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 66.
(10) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.
(11) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).
(12) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(13) GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.
(14) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(15) GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338.
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(17) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).
(18) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.
ALLEGATO I
Criteri per l'introduzione dei nuovi documenti Europass di cui all', lettera c)
Tutti i nuovi documenti Europass dovrebbero rispettare i seguenti criteri minimi:
1.
pertinenza: i documenti Europass dovrebbero mirare specificatamente a migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze;
2.
dimensione europea: senza pregiudizio della loro natura volontaria, i documenti Europass dovrebbero essere potenzialmente applicabili in tutti gli Stati membri;
3.
copertura linguistica: i modelli dei documenti Europass dovrebbero essere disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea;
4.
fattibilità: i documenti Europass dovrebbero essere idonei ad una diffusione efficace, se del caso tramite organismi competenti per il rilascio, sia in formato cartaceo che elettronico.
ALLEGATO II
IL CURRICULUM VITAE EUROPASS (CV EUROPASS)
1. Descrizione
1.1.
Il CV Europass si basa sul modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) proposto con la raccomandazione 2002/236/CE.
Esso mette a disposizione dei singoli cittadini un modello per presentare in modo sistematico, cronologico e flessibile le proprie qualifiche e competenze. Esso fornisce inoltre indicazioni specifiche sulle varie sezioni e una serie di direttive ed esempi per aiutare i cittadini a compilare il CV Europass.
1.2.
Il CV Europass è organizzato in varie voci per la presentazione di:
—
informazioni su dati personali, conoscenze linguistiche, esperienze di lavoro e risultati educativi e formativi;
—
altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;
—
ulteriori informazioni, che possono essere aggiunte al CV Europass sotto forma di uno o più allegati.
1.3.
Il CV Europass è un documento personale che contiene autocertificazioni del singolo cittadino.
1.4.
Il formato standard è assai dettagliato, ma spetta al singolo cittadino decidere quali sezioni compilare. Coloro che compilano il formulario elettronico - scaricandolo oppure in linea - dovrebbero poter rimuovere le sezioni che non intendono compilare. Ad esempio una persona che non vuole indicare il proprio sesso o che non ha capacità tecniche specifiche da indicare dovrebbe poter rimuovere le sezioni corrispondenti, in modo che non appaiano in bianco sullo schermo o nella versione stampata.
1.5.
Il CV Europass costituisce il cardine di Europass: il portfolio Europass di un cittadino comprenderà il CV Europass compilato dallo stesso e uno o più altri documenti Europass, in funzione delle esperienze formative e professionali specifiche dell'interessato. Il formulario elettronico del CV Europass dovrebbe rendere possibile inserire link che rimandano dalle sue sezioni ai documenti Europass pertinenti, ad esempio dalla sezione istruzione e formazione al Supplemento al diploma o al Supplemento al certificato.
1.6.
Nel gestire il CV Europass, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, a norma dell', lettera e) della presente decisione, le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.
2. Struttura comune del CV Europass
Nel riquadro che segue figura il modello per la struttura ed il testo del CV Europass. La presentazione del formulario elettronico e di quello cartaceo, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, verranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti.
Il testo in corsivo serve d'ausilio per la compilazione del documento.
ALLEGATO III
EUROPASS-MOBILITY
1. Descrizione
1.1.
L'Europass-Mobility serve a registrare, mediante un modello comune europeo, un percorso europeo di apprendimento quale definito alla sezione 1.2.
È un documento personale che attesta il percorso europeo di apprendimento specifico seguito dal titolare ed esso aiuterà l'interessato/l'interessata a presentare meglio ciò che ha acquisito dalle singole esperienze, soprattutto in termini di competenze.
1.2.
Un percorso di apprendimento europeo è un periodo trascorso in un altro paese da una persona - di qualsiasi età, livello d'istruzione e situazione professionale - ai fini dell'apprendimento, soggetto alle seguenti condizioni:
a)
deve rientrare nell'ambito di un programma comunitario nel settore dell'istruzione e della formazione, oppure
b)
deve soddisfare tutti i criteri qualitativi seguenti:
—
il periodo trascorso in un altro paese deve rientrare nell'ambito di un'iniziativa di apprendimento organizzata nel paese di provenienza della persona interessata;
—
l'organismo responsabile dell'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza (organismo di provenienza) deve stipulare con l'organismo di accoglienza e presentare al Centro nazionale Europass, o l'organismo preposto a gestire gli Europass-Mobility del paese di provenienza, un accordo scritto sui contenuti, obiettivi e durata del percorso di apprendimento europeo, assicurandosi che alla persona interessata sia fornita una preparazione linguistica adeguata e designando un tutore nel paese di accoglienza incaricato di assistere, informare, guidare e seguire la persona interessata;
—
ognuno dei paesi interessati dovrebbe essere uno Stato membro dell'Unione europea o un paese EFTA/SEE;
—
se del caso, l'organismo di provenienza e l'organismo di accoglienza devono cooperare al fine di fornire alla persona interessata adeguate informazioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, diritto del lavoro, misure per la parità e altre disposizioni relative al lavoro applicabili nel paese di accoglienza.
1.3.
L'Europass-Mobility è compilato dagli organismi di provenienza e di accoglienza che partecipano al progetto di mobilità, in una lingua concordata tra di loro e con la persona interessata.
Coloro cui viene rilasciato un Europass-Mobility hanno diritto di chiederne la traduzione in una seconda lingua a loro scelta tra quelle dell'organismo di provenienza e di accoglienza, oppure in una terza lingua europea. Nel caso in cui l'interessato opti per una terza lingua, spetta all'organismo di provenienza provvedere alla traduzione.
1.4.
L'Europass-Mobility contiene dati personali (vedasi punto 2). Il nome della persona cui viene rilasciato l'Europass-Mobility è l'unico dato obbligatorio a carattere personale. L'organismo che compila l'Europass-Mobility può completare le altre sezioni relative ai dati personali solamente se la persona interessata è d'accordo.
La sezione «Qualifiche» non è obbligatoria, visto che non tutte le iniziative di istruzione o formazione consentono di ottenere una qualifica formale.
Le modalità di compilazione dell'Europass-Mobility in forma elettronica - scaricando il formulario oppure in linea - deve consentire di rimuovere le sezioni che non sono state compilate, in modo che non risultino sezioni in bianco sullo schermo o nella versione stampata.
1.5.
È compito del Centro nazionale Europass garantire che:
—
i documenti Europass-Mobility vengano rilasciati solamente per attestare i percorsi europei di apprendimento;
—
tutti i documenti Europass-Mobility siano compilati in forma elettronica;
—
tutti i documenti Europass-Mobility siano rilasciati agli interessati anche su supporto cartaceo, utilizzando una custodia appositamente prodotta in collaborazione con la Commissione.
1.6.
Nel gestire l'Europass-Mobility, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti devono adottare, a norma dell', lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione di dati personali e di tutela della vita privata.
2. Modello comune di Europass-Mobility
Nel riquadro sottostante figurano la struttura e il testo dell'Europass-Mobility. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le autorità nazionali competenti.
Ogni voce del testo è numerata, per agevolarne la ricerca ai fini di un glossario plurilingue. Il testo in corsivo è inteso ad ausilio della compilazione del documento. Le sezioni contrassegnate con un asterisco (*) non sono obbligatorie.
ALLEGATO IV
IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA EUROPASS
1. Descrizione
1.1.
Il Supplemento al diploma Europass (SD) è un documento che viene allegato ad un diploma di istruzione superiore per consentire a terzi – in particolare persone di un altro Stato – di capire che cosa il diploma significhi in termini di conoscenze e competenze acquisite.
A tal fine l'SD descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati con successo dal titolare del diploma originale al quale è allegato l'SD. Si tratta pertanto di un documento personale, che si riferisce ad una determinata persona.
1.2.
L'SD non sostituisce il diploma originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento ufficiale del diploma originale da parte delle autorità accademiche di altri paesi. Esso agevola invece una valutazione corretta del diploma originale, e può quindi servire ad ottenerne il riconoscimento da parte delle autorità competenti o degli addetti alle procedure di ammissione degli istituti di istruzione superiore.
1.3.
L'SD è rilasciato dalle autorità nazionali competenti sulla base di un formato standard messo a punto da un gruppo di lavoro congiunto composto da Commissione europea, Consiglio d'Europa e UNESCO, che lo ha poi collaudato e perfezionato. Detto formato standard è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, costituisce uno strumento flessibile e non tassativo concepito per finalità pratiche, può essere adeguato alle esigenze locali ed è soggetto a riesame periodico.
1.4.
L'SD si compone di otto sezioni, che identificano la persona in possesso del titolo di studio (1) e il titolo di studio stesso (2), forniscono informazioni sul livello del titolo di studio (3), sui contenuti e sui risultati conseguiti (4) e sulla funzione del titolo di studio (5). Tali sezioni consentono informazioni aggiuntive (6), convalidano il Supplemento (7) ed infine forniscono informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore (8). In tutte le otto sezioni dovrebbero essere fornite informazioni. Se non vengono fornite informazioni, occorrerebbe dare una spiegazione. Gli istituti debbono applicare all'SD le stesse procedure di autenticazione applicate alla qualifica stessa.
1.5.
Nel gestire l'SD, in particolare nel formulario elettronico, le autorità competenti debbono adottare, a norma dell', lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.
2. Struttura comune del Supplemento all'SD.
Nel riquadro sottostante figura il modello comune, non vincolante, per la struttura e il testo dell'SD. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico verrà concordata con le autorità nazionali competenti.
ALLEGATO V
IL PORTFOLIO EUROPASS DELLE LINGUE
1. Descrizione
1.1.
Il Portfolio Europass delle lingue (PL), messo a punto dal Consiglio d'Europa, è un documento nel quale il discente può registrare i propri apprendimenti linguistici nonché le esperienze e le competenze culturali.
1.2.
Il PL ha due funzioni: pedagogica e documentale.
Per quanto riguarda la prima, esso vuole motivare il discente a migliorare la propria abilità nel comunicare in varie lingue e a perseguire nuove esperienze interculturali e di apprendimento. Deve inoltre aiutare il discente a riflettere sui propri obiettivi di apprendimento nonché a programmare le tappe di tale apprendimento, promuovendone l'autonomia.
Per quanto riguarda la sua funzione documentale, l'obiettivo del PL è di attestare le conoscenze linguistiche dell'interessato in modo completo, informativo, trasparente e attendibile. Esso aiuta il discente a fare un bilancio del livello di competenze conseguite in una o più lingue straniere, consentendogli di informarne terzi in modo dettagliato e raffrontabile a livello internazionale. Vengono considerate tutte le competenze, siano esse acquisite all'interno del sistema formale d'istruzione o in altri contesti.
1.3.
Il PL contiene:
—
un passaporto delle lingue che l'interessato aggiorna regolarmente. Vi sono descritte le sue conoscenze linguistiche secondo criteri comuni validi in tutta Europa;
—
una biografia linguistica dettagliata che descriva le esperienze dell'interessato per ciascuna lingua;
—
un dossier in cui conservare il materiale che illustra le conoscenze linguistiche dichiarate.
Il Portfolio Europass delle lingue è di proprietà del discente.
1.4.
Per tutti i Portfolio è stata concordata una serie di principi e orientamenti comuni. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa stanno mettendo a punto vari modelli, in funzione dell'età del discente e del contesto nazionale. Per poter recare il logo del Consiglio d'Europa tutti i modelli devono essere conformi ai principi stabiliti ed essere approvati dal Comitato europeo di convalida. Qui di seguito figura il modello del passaporto delle lingue, che costituisce la sezione del Porfolio da compilare secondo una determinata struttura.
1.5.
Nel gestire il PL, in particolare in forma elettronica, le autorità competenti debbono adottare, a norma dell', lettera e) della presente decisione, le misure necessarie a garantire il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.
2. Struttura comune della sezione «Passaporto delle lingue» del PL
Nel riquadro sottostante figura il modello comune, non vincolante, per la struttura e il testo della sezione «Passaporto delle lingue» del PL. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico verrà concordata con le autorità nazionali competenti.
(Logo Europass)
PASSAPORTO DELLE LINGUE
Profilo delle conoscenze linguistiche
Sintesi dell'apprendimento linguistico e delle esperienze interculturali
ALLEGATO VI
IL SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO EUROPASS
1. Descrizione
1.1.
Il Supplemento al certificato Europass (SC) è un documento allegato ad un certificato di formazione professionale allo scopo di rendere più facilmente comprensibile per terzi - in particolare persone di un altro paese - che cosa il certificato significhi in termini di competenze acquisite.
A tal fine l'SC offre informazioni su:
—
le capacità e le competenze acquisite;
—
l'insieme delle professioni accessibili;
—
le istituzioni che hanno rilasciato il certificato e gli organismi di accreditamento;
—
il livello del certificato;
—
le varie modalità di conseguimento del certificato;
—
i requisiti e le opportunità di accesso all'istruzione del livello superiore.
1.2.
L'SC non sostituisce il certificato originale e non conferisce alcun diritto ad un riconoscimento formale del certificato originale da parte delle autorità di altri paesi. Esso agevola invece una corretta valutazione del certificato originale e può quindi servire ad ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti.
1.3.
Gli SC sono rilasciati dalle competenti autorità nazionali a coloro che detengono il certificato corrispondente, secondo le procedure stabilite a livello nazionale.
2. Struttura comune dell'SC
Nel riquadro sottostante figura il modello comune per la struttura e il testo dell'SC. La presentazione del formulario cartaceo e di quello elettronico, come pure eventuali modifiche della struttura e del testo, saranno concordate dalla Commissione con le competenti autorità nazionali.
ALLEGATO VII
SISTEMA D'INFORMAZIONE
La Commissione e gli Stati membri coopereranno per garantire che i singoli cittadini possano compilare, mediante Internet, il proprio CV Europass e qualsiasi altro documento Europass che non deve essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti.
Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti sono compilati in forma elettronica e resi disponibili ai titolari. Sebbene lo strumento tecnologico più opportuno verrà scelto dalla Commissione di concerto con le autorità nazionali competenti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei sistemi nazionali esistenti, debbono essere garantite le seguenti caratteristiche.
1. Principi di progettazione
Sistema flessibile. Il sistema d'informazione Europass dev'essere concepito tenendo conto della possibilità di ulteriori sviluppi, con particolare riferimento all'inserimento in Europass di ulteriori documenti e all'integrazione con i servizi d'informazione sulle possibilità occupazionali ed educative.
Interoperatività. Le parti del sistema d'informazione Europass gestite a livello nazionale dai vari paesi debbono essere pienamente interoperative tra di loro e con le parti gestite a livello comunitario.
2. Gestione dei documenti e relativo accesso
2.1.
Tutti i documenti Europass rilasciati da organismi riconosciuti debbono essere compilati in forma elettronica, secondo le procedure concordate da tali organismi con il Centro nazionale Europass e secondo le procedure decise a livello europeo.
2.2.
Occorre che il CV Europass e gli altri documenti Europass che non debbono essere necessariamente rilasciati da organismi riconosciuti siano disponibili anche in forma elettronica.
2.3.
I cittadini avranno il diritto:
—
di compilare, mediante Internet, il proprio CV Europass ed ogni altro documento Europass che non dev'essere necessariamente rilasciato da organismi riconosciuti;
—
di creare, aggiornare ed eliminare i link tra il proprio CV Europass e gli altri documenti Europass;
—
di allegare ulteriore documentazione ai propri documenti Europass;
—
di stampare, interamente o in parte, il proprio Europass e gli eventuali relativi allegati.
2.4.
L'accesso ai documenti, compresi i dati personali, è consentito solo alla persona interessata conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione dei dati personali e di tutela della vita privata.
ALLEGATO VIII
ALLEGATO FINANZIARIO
1.
La spesa serve a cofinanziare l'attuazione a livello nazionale e a coprire taluni costi sostenuti a livello comunitario per il coordinamento, la promozione e la creazione di documenti.
2.
Il contributo finanziario comunitario a favore delle misure di attuazione nazionali verrà fornito mediante sovvenzioni di funzionamento annue a favore dei Centri nazionali Europass.
I Centri nazionali Europass saranno persone giuridiche e non riceveranno alcun'altra sovvenzione di funzionamento dal bilancio comunitario.
2.1.
Le sovvenzioni verranno concesse previa approvazione di un programma di lavoro relativo alle attività di cui all' della presente decisione e in base a precise condizioni.
2.2.
Il tasso di cofinanziamento non supererà il 50 % dei costi complessivi delle attività pertinenti.
2.3.
Nell'attuare la presente decisione la Commissione può far ricorso all'assistenza tecnica di esperti e di appositi organismi, da finanziare nell'ambito della dotazione finanziaria globale prevista per la presente decisione. La Commissione può organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti atti ad agevolare l'attuazione della presente decisione e può adottare opportune iniziative in materia d'informazione, pubblicazione e divulgazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:2241:oj#art-19