Art. 13 · Compiti della Commissione

Art. 13

Compiti della Commissione

In vigore dal 15 dic 2004
1.   La Commissione garantisce, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza globale delle azioni realizzate in esecuzione della presente decisione con altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dell'occupazione, dell'inserimento sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. 2.   Nell'attuare la presente decisione, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), a norma del regolamento (CEE) n. 337/75. Alle stesse condizioni e nei settori pertinenti è istituito un coordinamento, sotto l'egida della Commissione, con la Fondazione europea per la formazione professionale a norma del regolamento (CEE) n. 1360/90. 3.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e altri organismi competenti, in particolare il comitato consultivo per la formazione professionale, in merito all'attuazione delle presente decisione.
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