Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2004
Con la presente decisione, la Commissione adotta orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo da parte di produttori e distributori alle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE. Gli orientamenti figurano nell'allegato alla presente decisione.
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