Art. 2
In vigore dal 14 dic 2004
Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne garantiscono l'immediata pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:851:oj#art-2