Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 dic 2004
Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania alle associazioni per l’uso collettivo del macchinario agricolo e alle loro aziende controllate è incompatibile con il mercato comune, qualora la Germania non dimostri, conformemente a quanto indicato all’, che i finanziamenti sono stati trasferiti agli agricoltori e qualora superino il massimale, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
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