Art. 3
In vigore dal 14 dic 2004
La misura di esenzione del pagamento di una tassa sull’acquisto delle carni a favore di talune imprese di commercializzazione della carne, in vigore tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
La Francia adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti versati ai beneficiari secondo questo regime. L’importo totale da recuperare degli aiuti dev'essere attualizzato tenendo conto degli interessi a decorrere dalla data nella quale l’aiuto è stato versato fino alla data del suo recupero effettivo. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:474:oj#art-3