Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 2004
1.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore delle sardigne nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 2.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore degli allevatori nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 3.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002 a favore dei macelli nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 4.   Il regime di aiuti di Stato che la Francia ha messo in esecuzione dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 a favore delle macellerie e dei laboratori di sezionamento che detengono materiali specifici a rischio (MSR) nel quadro del finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali, finanziato con una tassa sull'acquisto delle carni, è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
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