Art. 3
In vigore dal 13 dic 2004
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:866:oj#art-3