Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 dic 2004
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35).
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