Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2004
1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee. 2.   A norma dell'articolo 111 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno. 3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.
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