Art. 1
In vigore dal 7 dic 2004
In deroga all’ della direttiva 77/388/CEE, la Francia e l’Italia sono autorizzate a considerare l’intera lunghezza di un senso della carreggiata all’interno dei tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione.
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