Art. 1
In vigore dal 7 dic 2004
Fatta salva l’adozione, in una fase successiva, di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1), il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone che, al fine di esprimere il consenso della Comunità europea, sono abilitate a firmare l’accordo e il memorandum d’intesa che lo accompagna, nonché le lettere che vanno scambiate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo e al memorandum d’intesa.
Il memorandum d’intesa è approvato dal Consiglio.
Il testo dell’accordo e del memorandum d’intesa sono acclusi alla presente decisione.
Storico versioni
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