Art. 1
In vigore dal 3 dic 2004
I piani e i piani modificati per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, presentati dagli Stati membri figuranti in allegato, sono approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:835:oj#art-1