Art. 2
In vigore dal 3 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/625/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:831:oj#art-2