Art. 9
Misure urgenti
In vigore dal 2 dic 2004
1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’ e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore degli Stati membri.
2. Le misure urgenti ammissibili coprono i seguenti tipi di azioni:
a)
accoglienza e alloggio;
b)
fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;
c)
assistenza medica, psicologica o di altro genere;
d)
spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e all'attuazione delle misure;
e)
spese logistiche e di trasporto.
CAPO II
MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:904:oj#art-9