Art. 9 · Misure urgenti

Art. 9

Misure urgenti

In vigore dal 2 dic 2004
1.   In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all’ e in aggiunta a queste ultime, misure urgenti a favore degli Stati membri. 2.   Le misure urgenti ammissibili coprono i seguenti tipi di azioni: a) accoglienza e alloggio; b) fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario; c) assistenza medica, psicologica o di altro genere; d) spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e all'attuazione delle misure; e) spese logistiche e di trasporto. CAPO II MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE
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