Art. 29
Programma pluriennale 2005-2007
In vigore dal 2 dic 2004
In deroga all’, si applica il seguente calendario ai fini dell’attuazione della programmazione pluriennale relativa al periodo 2005-2007:
a)
entro il 31 gennaio 2005, la Commissione comunica agli Stati membri le linee guida di programmazione e le dotazioni finanziarie indicative degli importi loro destinati;
b)
entro il 1o maggio 2005 gli Stati membri designano l’autorità responsabile nazionale prevista all’ e presentano alla Commissione la proposta di programmazione pluriennale per il periodo 2005-2007 prevista all’;
c)
la Commissione approva, conformemente alla procedura prevista dall’, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro due mesi dal ricevimento della proposta di programma pluriennale.
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