Art. 28 · Relazioni

Art. 28

Relazioni

In vigore dal 2 dic 2004
1.   L'autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni. A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni comportano clausole relative all’obbligo di presentare periodicamente, dettagliate relazioni di avanzamento delle azioni stesse e una relazione finale d'esecuzione che precisi in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati. 2.   Entro nove mesi dal termine fissato per l’ammissibilità delle spese nella decisione di cofinanziamento di ogni programma annuale, l’autorità responsabile invia alla Commissione una relazione finale sull’attuazione delle azioni nonché la dichiarazione finale di spesa, prevista dall’, paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) entro il 31 dicembre 2006, una relazione di valutazione sull’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo; b) entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno 2012 rispettivamente, una relazione di valutazione dei risultati e degli effetti delle azioni cofinanziate dal Fondo. 4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 30 aprile 2007, una relazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, accompagnata, se del caso, da eventuali proposte di adeguamento; b) entro il 31 dicembre 2009, una relazione di valutazione intermedia accompagnata da una proposta concernente la prosecuzione del Fondo; c) entro il 31 dicembre 2012, una relazione di valutazione a posteriori. CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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