Art. 26 · Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dalla Commissione

Art. 26

Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dalla Commissione

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, compresi quelli per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a questi controlli. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli. 2.   Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’, essa sospende i pagamenti di prefinanziamento o il pagamento finale relativi ai cofinanziamenti del Fondo per i programmi annuali in questione, nei casi seguenti: a) se uno Stato membro non attua le azioni come convenuto nella decisione di cofinanziamento, oppure; b) se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento da parte del Fondo; c) se esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero provocare irregolarità di carattere sistemico. In tali casi, la Commissione, indicando le proprie ragioni, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e, se del caso, di apportare eventuali rettifiche entro un termine stabilito. 3.   Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest’ultimo, può decidere, entro tre mesi: a) di ridurre il pagamento di prefinanziamento o il pagamento finale; oppure b) di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo del Fondo alle azioni in questione. In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b), la sospensione dei pagamenti cessa con effetto immediato. 4.   Gli importi da recuperare o oggetto di ripetizione dell’indebito sono riversati alla Commissione. In caso di mancato rimborso alla data di scadenza fissata dalla Commissione, l’importo dovuta è maggiorato degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento al quale si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese della data limite di pagamento, quale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie C dell’Unione europea. 5.   La Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all’, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell’ambito delle azioni attuate dagli Stati membri ai sensi degli e cofinanziate dal Fondo. CAPO V CONTROLLO, VALUTAZIONE E RELAZIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:904:oj#art-26