Art. 25
Controlli e rettifiche finanziarie effettuati dagli Stati membri
In vigore dal 2 dic 2004
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A tal fine, essi adottano, in particolare, le misure seguenti:
a)
organizzano, sulla base di un campione appropriato, controlli sulle azioni relativi ad almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale di attuazione e su un campione rappresentativo delle azioni approvate. Gli Stati membri assicurano un’adeguata separazione tra questi controlli e le procedure di attuazione o di pagamento relative alle azioni;
b)
prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione secondo la normativa vigente alla Commissione, che tengono informata dell'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;
c)
collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme al principio di sana gestione finanziaria.
2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie connesse con l’irregolarità accertata, tenendo conto del carattere sporadico o sistemico di questo. Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo comunitario e danno luogo, in caso di mancato rimborso alla data di scadenza stabilita dallo Stato membro, al versamento di interessi di mora, al tasso previsto dall’, paragrafo 4.
3. La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’, paragrafo 3, le norme e le procedure relative alle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri ai sensi degli e cofinanziate dal Fondo.
Storico versioni
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