Art. 23
Pagamenti
In vigore dal 2 dic 2004
1. Il contributo del Fondo è versato dalla Commissione all’autorità responsabile conformemente agli impegni di bilancio.
2. Un primo prefinanziamento rappresentante il 50 % dell’importo stanziato nella decisione annuale della Commissione relativa al cofinanziamento da parte del Fondo è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all’adozione della suddetta decisione.
3. Un secondo prefinanziamento è versato entro un termine non superiore a tre mesi, previa approvazione da parte della Commissione di una relazione di avanzamento del programma di lavoro annuale e di una dichiarazione di spesa che attesti un livello di spesa pari almeno al 70 % dell’importo del primo prefinanziamento. L’importo del secondo prefinanziamento versato dalla Commissione non può superare il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di cofinanziamento o, in ogni caso, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore delle azioni selezionate nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento versato.
4. Il pagamento del saldo, ovvero la domanda di rimborso delle somme versate a titolo del primo e del secondo prefinanziamento eccedenti le spese finali approvate dal Fondo, sono effettuati entro tre mesi dall’approvazione, da parte della Commissione, della relazione finale d’esecuzione e della dichiarazione finale di spesa del programma annuale, previste dall’, paragrafo 3 e , paragrafo 2.
Storico versioni
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