Art. 20
Struttura del finanziamento
In vigore dal 2 dic 2004
1. La partecipazione finanziaria del Fondo assume la forma di sovvenzioni non rimborsabili.
2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
3. Gli stanziamenti del Fondo devono essere complementari alle spese pubbliche o assimilabili degli Stati membri destinate ad azioni e misure coperte dalla presente decisione.
4. Il contributo comunitario alle azioni sostenute non può superare:
a)
nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri, previste dagli , il 50 % del costo totale di un’azione specifica. Tale percentuale può essere portata al 60 % per azioni particolarmente innovative, ad esempio quelle svolte da partenariati transnazionali o quelle che comportano la partecipazione attiva delle persone di cui all' o delle organizzazioni istituite dai gruppi destinatari ivi contemplati, ed è portata al 75 % negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione;
b)
nell’ambito degli inviti a presentare proposte per azioni comunitarie, previste dall’, l’80 % del costo totale di un’azione specifica.
5. In generale, gli aiuti finanziari comunitari concessi per progetti nell’ambito del Fondo sono accordati per un periodo massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.
Storico versioni
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