Art. 19
Modalità particolari relative alle misure urgenti
In vigore dal 2 dic 2004
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure urgenti previste dall’ comprendente una descrizione delle azioni previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.
2. Il contributo finanziario per le misure urgenti di cui all’ proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.
3. Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano, in ciascun Stato membro, della protezione temporanea di cui all’, paragrafo 1.
4. Si applicano l’, paragrafi 1 e 2, l’ e gli articoli da 23 a 26.
CAPO IV
GESTIONE E CONTROLLO FINANZIARIO
Storico versioni
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