Art. 18
Assistenza tecnica e amministrativa
In vigore dal 2 dic 2004
Parte del cofinanziamento annuale concesso a uno Stato membro può essere riservato alla copertura delle spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la preparazione, il controllo e la valutazione delle azioni.
L’importo annuale stanziato per l’assistenza tecnica e amministrativa non può superare il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, aumentato di 30 000 EUR.
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