Art. 16 · Programmi annuali

Art. 16

Programmi annuali

In vigore dal 2 dic 2004
1.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi di lavoro annuali. 2.   La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1o luglio di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l’anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nel quadro della procedura di bilancio annuale, in applicazione delle modalità di calcolo definite all’. 3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o novembre di ogni anno, una proposta di programma annuale per l’anno successivo, stabilita in base al programma pluriennale approvato e comprendente: a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale, qualora esse differiscano dalle modalità stabilite nel programma pluriennale; b) la descrizione dei compiti che l’autorità responsabile deve svolgere nell'attuazione del programma annuale; c) la ripartizione finanziaria prevista del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma, nonché l’importo richiesto a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all' per l’attuazione del programma annuale. 4.   La Commissione esamina la proposta dello Stato membro, tenendo conto in particolare dell’importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell’ambito della procedura di bilancio, e decide sul cofinanziamento da parte del Fondo entro il 1o marzo dell’anno di riferimento. La decisione indica l’importo attribuito allo Stato membro nonché il periodo di ammissibilità delle spese. 5.   Se intervengono modifiche significative che incidono sull'attuazione del programma annuale da cui deriva un trasferimento di fondi tra le azioni superiore al 10 % dell'importo totale attribuito allo Stato membro per l'anno in questione, quest'ultimo sottopone all'approvazione della Commissione un programma annuale riveduto entro la data di presentazione della relazione di avanzamento di cui all', paragrafo 3.
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