Art. 15 · Programmi pluriennali

Art. 15

Programmi pluriennali

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Le azioni negli Stati membri sono attuate sulla base di due periodi di programmazione pluriennale della durata di tre anni (2005-2007 e 2008-2010). 2.   Per ciascun periodo di programmazione, sulla base di linee guida basate sulle priorità dei programmi pluriennali e delle dotazioni finanziarie indicative comunicate dalla Commissione e previste dall’, paragrafo 1, lettera a), ciascun Stato membro propone un progetto di programma pluriennale contenente, in particolare, i seguenti elementi: a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro, avuto riguardo alle condizioni d'accoglienza, alle procedure d’asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario delle persone previste dall’; b) un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d’asilo, integrazione e rimpatrio volontario e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dalla programmazione; c) la presentazione di una strategia appropriata al raggiungimento di tali obiettivi e la priorità da attribuire alla loro realizzazione, tenendo conto dei risultati della consultazione dei partner prevista all’, paragrafo 3, lettera a), nonché di una descrizione schematica delle azioni previste per attuare le priorità; d) una relazione sul grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari; e) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascun obiettivo e ciascun anno, la partecipazione finanziaria prevista dal Fondo, nonché l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati. 3.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti di programma pluriennale entro 4 mesi dalla comunicazione da parte della Commissione delle linee guida e delle dotazioni finanziarie per il periodo di riferimento. 4.   La Commissione approva, in base alla procedura prevista all’, paragrafo 3, i programmi pluriennali entro 3 mesi dalla data della loro ricezione, alla luce degli orientamenti di cui alle linee guida adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
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