Art. 13
Autorità responsabili
In vigore dal 2 dic 2004
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile che sarà l’unico interlocutore della Commissione. Tale autorità è un organo dello stesso Stato membro, o un ente nazionale di diritto pubblico. L'autorità responsabile può delegare in toto o in parte i suoi compiti esecutivi a un'altra amministrazione pubblica o a un ente di diritto privato regolato dal diritto dello Stato membro ed investito di una funzione di pubblico servizio. Nel caso in cui lo Stato membro designi un'autorità responsabile diversa da sé stesso, stabilisce le modalità concernenti le sue relazioni con tale autorità e le relazioni di quest’ultima con la Commissione.
2. L’organismo designato quale autorità responsabile o qualsiasi autorità delegata, soddisfa i seguenti requisiti minimi:
a)
possedere personalità giuridica, salvo il caso in cui l’autorità responsabile sia un organo dello Stato membro;
b)
possedere una capacità finanziaria e di gestione adeguata al volume dei fondi comunitari che sarà chiamato a gestire e tale da permettergli di svolgere adeguatamente i suoi compiti, secondo le norme di gestione dei fondi della Comunità;
3. Le autorità responsabili svolgono in particolare i seguenti compiti:
a)
consultano i partner pertinenti al fine di decidere la programmazione pluriennale;
b)
organizzano e pubblicano i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte;
c)
organizzano procedure di selezione e di attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi;
d)
garantiscono la coerenza e la complementarietà tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli previsti nell’ambito dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;
e)
la gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni;
f)
esercitano attività d’informazione, di consulenza e di diffusione dei risultati;
g)
il controllo e la valutazione;
h)
la cooperazione e la collaborazione con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro fornisce all'autorità responsabile, o qualsiasi autorità delegata, le risorse atte a permetterle di continuare a svolgere i suoi compiti convenientemente durante l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo. Le attività di attuazione possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’.
5. La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista dall’, paragrafo 2, le norme concernenti i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, ivi comprese le norme di gestione amministrativa e finanziaria delle azioni nazionali cofinanziate dal Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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